Skip to main content

Regolamento d'uso stadio

 REGOLAMENTO D’USO STADIO COMUNALE G. MOCCAGATTA
U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912

PREMESSA

  • Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto sportivo incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club anche temporaneamente in occasione degli eventi da esso organizzati;
  • per “club” si intende l’organizzatore dell’ Evento;
  • per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale, relativa ad incontri di calcio, organizzata dal club professionistico, che ha luogo presso lo Stadio Comunale “Giuseppe Moccagatta”.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza all’interno dello Stadio.

  1. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “regolamento d’uso” dello stadio e dal rispetto del “codice di condotta”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione integrale da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni Sportive quali: FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio;
  1. L’inosservanza del Regolamento d’uso dell’impianto, del Codice di Condotta o delle norme comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente;
  1. L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club (società di Ticketing). Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia (codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche) e dal club. Il titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto;
  1. Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1). Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dallo stadio;
  1. L’accesso non è in alcun modo consentito a persone sottoposte al provvedimento di cui all’art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, nonché a soggetti diffidati per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’ Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007. L’accesso è altresì vietato a coloro che, a seguito di condotte non conformi ai canoni e ai principi dell’Alessandria Calcio, perderanno il cosiddetto gradimento successivamente alla commissione di ciascuna violazione e per la durata che verrà decisa dalla Società sulla base di quanto riportato sul Codice di Condotta;
  1. L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.);
  1. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro posto e/o settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvi i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza;
  1. Lo spettatore può essere sottoposto, da parte delle Forze dell’Ordine e degli steward, anche tramite l’ausilio di metaldetector, al “pat down” e a controlli all’interno di borse, zaini, sacchetti e contenitori finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi; lo spettatore è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward;
  1. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

Annullamento-Spostamento dell’ Evento

  1. Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club;
  1. In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver  luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

E’ severamente vietato:

  1. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l’utilizzo ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: ombrelli con punta, armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, materiale pirotecnico, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (artt. 1, 2 e 4 L. 18 aprile 1975, n. 110), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio (legge 401/89 e succ. modif.);
  1. l’introduzione o la vendita di bevande superalcoliche, l’introduzione o la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5° solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta, salvo diversa disposizione da parte delle autorità competenti;
  1. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, (ad es. banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto) diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  1. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club. Sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra (se autorizzati) per la gara in programma, inoltrando, sette giorni prima dell’incontro, apposita istanza alla società che lo organizza. Il parere del GOS sarà vincolante per l’accettazione o meno;
  1. accedere e trattenersi all’interno dello stadio in stato di manifesto stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  1. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza anche con cori o esposizione di scritte;
  1. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, striscioni e, in genere, qualunque oggetto o manufatto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara, ovvero creare condizioni di pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità;
  1. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, ovvero altra posizione non confacente alla normale destinazione d’uso dei sedili presenti all’interno dello Stadio (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
  1. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
  1. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio, ovvero stazionarvi; (L 401/89 6 bis comma 2)
  1. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale, lungo le vie di fuga (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003);
  1. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

  1. Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza e gli steward potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o tenga comportamenti in violazione delle norme di cui sopra;
  1. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminosi all’interno stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile –alle condizioni previste dalla legge – di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi o, nei casi minori, di perdere il gradimento del club;

Videosorveglianza e trattamento dei dati.

  1. Lo stadio è controllato da un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno sia all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata in diretta collaborazione tra la Società e le Autorità di Pubblica Sicurezza. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID

  1. Il Club adotterà ogni misura volta a ridurre la diffusione del COVID-19 e si atterrà a tutte le norme di legge vigenti o che verranno emanate. Il rispetto di tali norme potrà portare a modifiche del presente regolamento nel pieno rispetto della legge. 

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o    regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti.

Scarica il Regolamento: REGOLAMENTO D’USO STADIO MOCCAGATTA

Scarica il Codice di Condotta: CODICE DI CONDOTTA